Il crocefisso è un simbolo religioso contrario al principio di laicità dello Stato?

par Aldo Ficara
sabato 7 novembre 2009

Si è dibattuto e probabilmente si dibatterà molto intensamente sulla presenza dei crocefissi o simboli religiosi all’interno delle scuole italiane, infatti, da molti lustri, sacerdoti, politici, filosofi, cattolici, musulmani hanno esposto, in merito a questo delicato argomento, le loro interessanti tesi.
 
In questi giorni la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha bocciato i crocefissi nelle aule, poiché, a suo avviso, il simbolo cattolico costituisce una violazione della libertà.

I sette giudici autori della sentenza, che, come detto, boccia la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche, sono Francoise Tulkens (Belgio, presidente), Vladimiro Zagrebelsky (Italia), Ireneu Cabral Barreto (Portogallo), Danute Jociene (Lituania), Dragoljub Popovic (Serbia), Andras Sajò (Ungheria) e Isil Karakas (Turchia). Il MIUR controbatte l’esito di questa sentenza asserendo che la presenza del crocefisso in classe non significa adesione al Cattolicesimo ma rappresenta un importante simbolo della nostra tradizione ed identità.
 
Molti tra insegnanti e studenti, dicono che questa sentenza coinvolge non solo la rappresentazione di un simbolo, ma mette in discussione anche il rispetto della legge, infatti, ci sono delle direttive del ministero che delegano i comuni a vigilare, in accordo con i dirigenti scolastici, sulla esposizione del crocefisso nelle aule. Qualche anno fa, precisamente nel 2005, l’Avvocatura Generale di Stato (Prot. n. 40424/05) ha dato un proprio parere, che non è un provvedimento, dove afferma che la libertà di coscienza non giustifica l’intolleranza di ciò che è legittimamente disposto dalla pubblica Amministrazione, facendo riferimento alla direttiva ministeriale 3 ottobre 2002, n. 2666.

Il singolo, prosegue l’Avvocatura, non può di propria iniziativa disattendere i provvedimenti generali adottati dal Ministero dell’Istruzione. In altre parole, si precisa, il principio di laicità dello Stato, che è uno dei principi supremi del nostro ordinamento (Corte Cost. n. 203/1989) è conformato anche dall’art. 7 della Costituzione.
 
L’art. 7 della Costituzione recita: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale“.
 
Questa norma rileva la speciale alleanza dello Stato con la Chiesa Cattolica, della quale il crocefisso è un emblema.

L’esibizione del crocefisso, a parte l’indubbio valore storico, culturale e morale che esso esprime, è dunque, per il giurista laico, comportamento coerente con l’art. 7 della Costituzione, conformando il principio supremo di laicità.

In conclusione di questa riflessione si riportano alcune parti fondamentali della sentenza: "La presenza del crocefisso, che è impossibile non notare nelle aule scolastiche potrebbe essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso. Avvertirebbero così di essere educati in un ambiente scolastico che ha il marchio di una data religione". Tutto questo "potrebbe essere incoraggiante per gli studenti religiosi, ma fastidioso per i ragazzi che praticano altre religioni, in particolare se appartengono a minoranze religiose o sono atei". Ancora, la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo sentenzia "non è in grado di comprendere come l’esposizione, nelle classi delle scuole statali, di un simbolo che può essere ragionevolmente associato con il cattolicesimo, possa servire al pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una società democratica così come è stata concepita dalla Convenzione europea dei diritti umani, un pluralismo che è riconosciuto dalla Corte costituzionale italiana".

Leggi l'articolo completo e i commenti