Stracciata la Costituzione italiana. Punto per punto, ecco perché. Parte 2

par Emilia Urso Anfuso
lunedì 17 agosto 2009

Continua l’analisi e l’approfondimento degli articoli – spesso non messi in atto o contraffatti dalla realtà degli accadimenti – della Costituzione della Repubblica Italiana.

Continua l’analisi e l’approfondimento degli articoli – spesso non messi in atto o contraffatti dalla realtà degli accadimenti – della Costituzione della Repubblica Italiana. Non c’è bisogno di istituzionalizzare cambiamenti in essa, come spesso è stato paventato dal mondo politico: sono già avvenuti.
 
 
13 “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva” Nulla da eccepire, se non per il fatto che a volte, gli organi si sicurezza usano alzare le mani.
 
14 “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.” Nulla da eccepire, se no per il fatto che, se da un lato la Legge protegge da incursioni al proprio domicilio…altre Leggi consentono l’esproprio dei beni da parte delle agenzie preposte al recupero dei crediti statali, e senza alcun tipo di preavviso.
 
15 “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge” Nulla da eccepire
 
16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge” Per ora, nulla da eccepire. Bisognerà vedere se un giorno – che ci auguriamo non giunga mai – magari con la scusa di qualche nuova e virulenta pandemia, non venga ristretta la possibilità di uscire dal territorio nazionale, adducendo motivazioni….sanitarie.
 
17 “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica” Non corrisponde a realtà, almeno da che in Abruzzo – per ragioni misteriose – non è stata bandita la possibilità di parlare in gruppo per le strade. Ed ancora: alcune manifestazioni pacifiche che si voleva realizzare in Abruzzo, sono state violentemente vietate. Vi basta cercare sul Web uno dei tanti filmati che attestano quanto appena espresso.
 
18 “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” Per anni, la Massoneria è stata, nelle sue tante connotazioni ed organizzazioni, un’associazione segreta. E che dire della più recente P2 ed i suoi tanti scopi politici? Disatteso dunque anche questo articolo della nostra Costituzione.
 
19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” Nulla da eccepire, se non una riflessione in quel “tutti hanno diritto”. Si parla solo dei cittadini Italiani oppure anche dei tanti stranieri di religione diversa per cui a volte si sono utilizzate le maniere forti per non consentire la libertà di culto? Certo, la Costituzione è datata 1947. All’epoca la Società aveva un unico colore della pelle e gli immigrati non facevano numero. Però…
 
20 “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività” Articolo controverso. In realtà la Chiesa ha una serie illimitata di agevolazioni fiscali e legali, sul territorio italiano. E’ di questo che si parla?
 
21 “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni” L’ormai famoso “art.lo 21” sulla libertà di stampa. Incubo notturno e quotidiano di noi giornalisti. Peraltro, con l’ultimo DDL Alfano, si limita di molto la libera informazione sul Web, con la norma sul “diritto di rettifica” che obbliga il titolare di blog, sito, testata online, di ritirare dal Web in tempi strettissimi – ove venga richiesto – tutto il materiale ritenuto lesivo oppure offensivo dal protagonista di un articolo, considerazione o battuta di spirito. Peraltro, si sa che sul Web la diffusione di materiale non è controllabile ne gestibile, in quanto altri internauti possono ripubblicare all’infinito la stessa informazione. Le sanzioni pecuniarie sono elevatissime.
 
22 “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome” Nulla da eccepire
 
23 “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” Già. Peccato che viviamo da decenni nell’intrigato mondo delle mazzette, delle vessazioni da parte di organizzazioni criminali, di tratte delle bianche e delle nere. Dov’è la Legge?
 
24 “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari” Nulla da eccepire, se non una riflessione. Il Diritto c’è, ma poi all’atto pratico, pochi cittadini ottengono vera giustizia.
 
25 “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge” Nulla da eccepire

26 “L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici” Nulla da eccepire.

27 “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte” Per quanto riguarda il passo che recita “rieducazione del condannato” sappiamo quanto questo sia poco veritiero. Da sempre le carceri formano ad una maggiore delinquenza piuttosto che ad un recupero fattivo delle risorse.

28 “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici” Già, ma è alquanto difficile provare le responsabilità quando si tratta di Stato ed Enti Pubblici. Un esempio: se camminando su un marciapiede, cadete per colpa di una delle tante voragini dei pavimenti dissestati della nazione, non è certo che otterrete il riconoscimento del danno subito, dal Comune in cui si è verificato il fatto per cattiva gestione dei lavori di ordinaria manutenzione stradale.

Nel prossimo articolo, esaminero gli articoli della Costituzione dal numero 29 al 34.

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