Separazione delle carriere: non è solo questione di architettura

par Michele Lalla
giovedì 12 marzo 2026

Le riflessioni esposte di séguito sono nate dalla reazione a alcune dichiarazioni di Carlo Calenda, il quale ha rivendicato la scelta di votare a favore della riforma costituzionale (schiforma crasi coniata da Marco Travaglio) per concezione o visione organizzativa della giustizia; quindi, piú come aspetto architetturale che come obiettivi concreti di miglioramento del funzionamento dell’ordinamento giudiziario.

Tant’è che non ha esposto motivazioni credibili, almeno nell’intervista che ho ascoltato io. Forse le ha evitate appositamente. Gli si potrebbe obiettare che non ha ascoltato le dichiarazioni del Ministro della giustizia, Carlo Nordio, il quale ha detto sia che la riforma non migliora il funzionamento della giustizia sia che conviene anche alla sinistra quando sarà al potere; le due affermazioni esplicitano lo scopo del predominio della politica sulla magistratura. Forse non è a conoscenza della dichiarazione di Antonio Tajani, il quale ha detto che la prossima tappa sarà sottrarre la polizia giudiziaria all’autorità dei magistrati. Che significa? La sottrazione comporta la dipendenza della polizia giudiziaria da una catena di comando gerarchica, il cui apice risponde al Ministro degli interni o al Ministro della giustizia. Ne consegue che il Ministro di competenza potrebbe impartire l’ordine al vertice della piramide di comando di interrompere una data indagine o di non indagare su qualche reato. Il Pubblico Ministero si ritroverebbe senza mezzi operativi.

Sono campanelli di allarme che dovrebbero suonare nelle orecchie di chi afferma che la magistratura rimane autonoma e indipendente. Tutte le ragioni portate a favore della riforma sono false o quantomeno scentrate rispetto ai veri effetti che ne conseguono.

Entriamo nel vivo della questione parlando nel merito, che significa anche mostrare dove non garantisce quanto asserito o presenta punti deboli.

Il testo di legge costituzionale, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera, ha una denominazione diversa dalla dizione corrente: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicato in GU n. 253 del 30/10/2025, pagg. 2-3.

Si mostra nel séguito che la riforma presenta molti Problemi (P), non consegue gli obiettivi dichiarati, e potrebbe avere conseguenze perniciose nel futuro con un’analisi puntuale, pur non esaustiva.

P1. Il primo problema è politico: la riforma è stata approvata sempre con voto di fiducia, che comporta un’assenza di discussione da parte dei parlamentari.

Il processo di approvazione mostra già la verità paradigmatica, nel senso inespressa, e ideologica delle destre italiane e mondiali: il depotenziamento dei poteri legislativo e giudiziario rispetto al potere esecutivo (politico).

P2. Il secondo problema concerne la pretesa che il cambio potenziale di funzioni dei magistrati e l’interazione tra magistrati giudicanti e requirenti generino convergenze inappropriate nei processi e non costituisca, invece, un arricchimento.

Questo assunto non ha un fondamento né teorico né empirico, in generale, salvo casi particolari sanzionabili.

Entriamo, quindi, nei dettagli della riforma.

L’art. 1 modifica l’art. 87 per creare due Consigli Superiore della Magistratura (CSM): uno per i magistrati giudicanti e uno per i magistrati requirenti.

P3. È sufficiente un solo CSM con composizione proporzionale alla numerosità delle due categorie; non è necessario costituirne due che, oltretutto, ci costa oltre 50 milioni di euro l’anno. È il punto piú grave e pericoloso, perché la rottura dell’unitarietà della magistratura con due CSM è il primo passo del suo indebolimento, rispetto al potere esecutivo.

L’art. 2 modifica l’art. 102 annunciando norme che “disciplineranno altresí le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti” e che al momento non sono note.

P4. Ciò è grave perché l’assenza di queste norme e/o delle relative linee guida nella riforma ci costringe a votare al buio, che è sempre pericoloso.

L’art. 3 sostituisce l’articolo 104; ossia, è il Nuovo Art. 104 (NA-104).

Il primo comma del NA-104 afferma che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. GIUSTO, ma bisogna garantire l’autonomia e l’indipendenza nel séguito degli altri commi e articoli e nelle normative che devono essere ancóra scritte e promulgate (v. art. 2). Tali leggi attuative potrebbero limitare gravemente autonomia e indipendenza.

Il quarto comma del NA-104 stabilisce l’estrazione a sorte e la composizione dei due CSM, costituendo il comma piú problematico e caratterizzante della riforma.

P5. Perché l’estrazione a sorte, quando si eleggono perfino i capi condòmini? L’eletto si candida esponendosi e proponendo uno stile di condotta nello svolgimento dei cómpiti dentro il CSM, mentre il membro scelto a caso si ritrova a svolgere un cómpito che potrebbe non interessargli, l’onere è pesante perché dovrà recarsi nella capitale, potrebbe non essere adatto a svolgere una funzione organizzativa pur avendo la cultura e la conoscenza sufficiente per farlo, ma transeat.

P6. Perché c’è asimmetria tra la scelta casuale delle componenti togate e non togate?

I membri dei due CSM sono estratti a sorte, rispettivamente, su tutti i componenti delle due “carriere”, mentre i non togati sono estratti da un elenco votato dal “Parlamento in seduta comune”. Allora, anche i magistrati dovrebbero essere sorteggiati da una lista votata dagli aventi diritto. Ah! Se si vota, rinascono le correnti. È sbagliato, perché le correnti riflettono le posizioni dei magistrati, ma transeat.

P7. Perché la componente di nomina politica, non togata, è necessaria, se i CSM sono autonomi e indipendenti? Una possibile risposta è la proficua interazione tra la due parti, dato che la nomina politica sceglie tra “professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio”.

P8. Perché qui l’interazione è proficua e tra i magistrati è dannosa? (v. P2)

P9. Perché la componente di nomina politica è pari a 1/3 (un terzo), in ciascun CSM, che è una quota eccessiva? Per una interazione proficua sarebbe bastato al piú 1/5 (un quinto) della quota non togata affinché la politica non pesi troppo all’interno dei due CSM. E garantirebbe una maggiore autonomia e indipendenza! Questa è una mancanza grave, perché conferisce vulnerabilità del CSM rispetto alla politica e, quindi, una potenziale intromissione del governo dentro il CSM.

P9.1. C’è la garanzia dello spettro delle posizioni parlamentari? No! O non si sa, ma l’architettura va prevista in Costituzione per garantire e guidare le leggi attuative successive. Una possibile indicazione avrebbe potuto essere questa: (6.1.a) “La quota di 1/5 è ottenuta con l’estrazione del 50% (1/10) da una lista preparata dalla maggioranza e il 50% da una lista preparata dalle opposizioni” oppure (6.1.b) stabilire che chi va in lista deve ricevere almeno il 75% dei voti, in modo che ci sia il concorso anche delle opposizioni nella scelta dei non togati. Questa garanzia manca. Senza queste indicazioni nella riforma, qualunque governo può modificare con legge ordinaria le parti attuative e ricondurre la magistratura sotto la sua guida.

P10. Si può votare a favore di una riforma rispetto alla quale non si conoscono le leggi importanti sull’organizzazione e senza una linea le guidi, che le indirizzino?

NO! Non si può votare a favore.

L’art. 4 sostituisce l’articolo 105; ossia, è il Nuovo Art. 105 (NA-105).

 Il primo comma del NA-105 stabilisce i compiti dei due CSM e, di fatto, toglie loro i compiti di applicare la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati giudicanti e requirenti, rispettivamente.

 Il secondo comma istituisce l’Alta Corte disciplinare.

 P11. L’Alta Corte non è necessaria perché potrebbe svolgere tutte le funzioni un unico CSM e ci costa anche altri 50 milioni circa. In tutto, questa riforma ci costa oltre 100 milioni di euro l’anno.

 P12. Il terzo comma fissa la sua composizione, che è intimidatoria dal punto di vista politico, perché 3 sono nominati dal Parlamento e 3 dal Presidente della Repubblica (PdR); quindi, i membri di nomina politica sono 6 su 15. Anche qui i nominati dalla politica avrebbero dovuto essere 1/5, ossia 3 membri: uno nominato dal PdR, uno dal governo, e uno dalle opposizioni, sempre per garantire tutte le parti politiche. Nella riforma manca.

 P13. Il settimo comma recita: “Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte”. Ora questo è un obbrobrio: perché il cittadino ha diritto a 3 gradi di giudizio con corti diverse, mentre il magistrato deve essere costretto a due gradi di giudizio, svolti dalla stessa Alta Corte? (NA-105). Si può ragionevolmente presumere che in prima istanza la commissione giudicante sia composta da 3 o 5 membri dell’Alta Corte. In seconda istanza, i magistrati giudicanti saranno diversi, ma hanno interagito e discusso con quelli che li hanno giudicati in precedenza. È proprio inaccettabile. Anche i magistrati, se insoddisfatti del secondo giudizio dell’Alta Corte, devono potersi rivolgere in terza istanza a una corte diversa, come la Corte Suprema di Cassazione. Nella riforma manca.

 Gli artt. 5, 6, e 7 modificano, rispettivamente, gli artt. 106, 107, e 110 per adeguarli alla mutata situazione organizzativa dell’ordinamento giudiziario.

 L’art. 8 riguarda le disposizioni transitorie necessarie per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario alla riforma costituzionale approvata.

 Si sono evidenziati tredici difficoltà e/o mancanze in questa riforma: ciò fa pensare che non interessa migliorare il funzionamento della giustizia, ma controllare la magistratura requirente per proteggere amici e accoliti che praticano eventualmente il malaffare, le possibili ruberie, e i traffici non conformi alle leggi.

Conclusione: per prudenza o per convinzione è giusto votare NO.

(Michele Lalla)


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