Roma: stretta nella morsa di sirene e luci blu abusivi
par Dino Brancia
mercoledì 1 luglio 2009
Siamo a Roma Capitale d’Italia, Lo status symbol del Potere, vero o presunto, di Politici, di vari Enti Pubblici e Personaggi dello spettacolo; dove il potere vero e presunto si ostenta e si esercita anche con gli abusi e soprusi: lampeggianti a luce blu e sirene; circolare a forte velocità per le vie della Capitale invadendo corsie riservate ai mezzi pubblici e corsie di emergenza del Grande Raccordo Anulare e mettendo a repentaglio la vita degli ignari Italiani e creando confusione nel traffico. Loro hanno fretta: lasciamoli passare. Il Codice della Strada deve essere rispettato e inasprito giustamente, ma solo per gli Italiani comuni!
La denuncia arriva dalla Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (Consap):
"sirene e lampeggiante selvaggio a Roma".
Tutto questo accade quando le forze di polizia, vigili del fuoco e tutti coloro autorizzati all’istallazione e l’uso di sirene e lampeggianti (Art.177 C.d.S.), si sono regolamentati nell’uso delle sirene. Nella capitale quando una vettura con scritte istituzionali o vetture con targa di copertura hanno in funzione le sirene, queste sono state autorizzate dall’operatore delle varie sale operative, che ha valutato la gravità della richiesta dell’intervento.
Il problema di questi allarmi inutili rispecchia molto il film di Alberto Sordi “il vigile Celletti insegue la vettura che ha superato il limite di velocità, e alla sua guida c’è il Sindaco!” Il motivo di questo paragone è proprio dovuto alle leggi che ci sono, ma come al solito vengono disattese da coloro che, come il sindaco del film degli anni sessanta, non hanno nessuna intenzione di rispettare. Se qualche zelante uomo delle forze dell’ordine (e ce sono tantissimi), dovesse applicare la legge, avrebbero lo stesso trattamento del vigile Celletti: viene allontanato o messo sotto pressione, sempre dai potenti o coloro che si considerano tali. Infatti l’articolo 177 del codice della strada stabilisce che le istituzioni possono istallare sulle autovetture i segnali di emergenza acustici e luminosi e punisce chi fa uso dei segnali, come illustra articolo riportato di seguito:
"Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e(**) delle autoambulanze".
1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri(**) , a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 ad euro 311,00.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 ad euro 155,00". Parliamo di problemi quotidiani e reali, che forse gli ostentatori del potere non hanno nessuna intenzione di risolvere perché altrimenti verrebbe meno uno dei tanti privilegi che li distinguono da coloro che hanno creduto in loro quando, con i proclami sono stati eletti.