Referendum Costituzionale | Cosa dice l’Articolo 70

par Giuseppe Mancuso
mercoledì 30 novembre 2016

Attualmente l'Articolo 70, quello che disciplina la formazione delle leggi, è un articolo molto breve che non richiede interpretazione alcuna, "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere", concisa descrizione del bicameralismo perfetto.

La nuova versione è ben più lunga ed articolata, rispondendo all'inevitabile esigenza di descrivere dettagliatamente cosa fa la Camera dei Deputati e cosa fa il Senato.

Per fare un confronto, gli articoli 76 e 77 della Gesetzgebung, la Costituzione tedesca, che sono i corrispettivi del nostro Articolo 70, sono ancora più lunghi.

La novità introdotta dalla riforma è la distinzione di due gruppi di leggi, un primo gruppo nel quale le due Camere si mantengono sullo stesso piano, ed un secondo in cui la Camera prevale sul Senato.

 

PRIMO GRUPPO

Per queste leggi l’iter rimane lo stesso di adesso, approvazione del medesimo testo da parte di Camera e Senato (quattro letture per le leggi costituzionali).

Si tratta di:

  1. Legge elettorale, funzioni ed organizzazione dei Comuni 
  2. Ordinamento di Roma Capitale (Art. 114)
  3.  Attribuzione di alcuni poteri (politiche sociali, formazione professionale, etc.) alle regioni virtuose (con entrate uguali o superiori alle uscite) (Art. 116)
  4. Definizione delle procedure con cui le regioni attuano gli accordi internazionali e concludono accordi con Stati esteri (Art. 117)
  5. Principi generali riguardanti il patrimonio degli enti locali. (Art. 119)
  6. Dichiarazione di dissesto economico dell’ente locale. (Art.120)
  7. Principi fondamentali ai quali le regioni devono attenersi per quanto riguarda la legge elettorale regionale, i criteri di incompatibilità con le cariche regionali e la parità di genere. (Art. 122)
  8. Leggi di attuazione dei referendum locali nei comuni di confine per cambiare regione (Art. 132)

 

SECONDO GRUPPO

Tutte le altre leggi (con due eccezioni di sotto elencate, in cui comunque la Camera ha l'ultima parola), dopo essere state approvate dalla Camera, vengono trasmesse al Senato.

Se almeno 34 Senatori, entro dieci giorni, richiedono una discussione, il Senato ha trenta giorni a disposizione per proporre delle modifiche e trasmetterle alla Camera.
Ricevuto il testo modificato dal Senato, la Camera può, a maggioranza semplice, rifiutare le modifiche, e la legge viene promulgata con il suo testo originale, oppure accettarle.

Nel complesso il Senato può solo rallentare di 40 giorni la promulgazione delle leggi, ma non può impedirla.

Queste le eccezioni nel contesto del secondo gruppo:

 Se si tratta di leggi riguardanti materie di competenza regionale, che vengono eccezionalmente (per tutelare l’interesse nazionale e l’unità della Repubblica, art. 117) trattate dal Parlamento la Camera ha bisogno della maggioranza assoluta per rigettare eventuali modifiche proposte dal Senato.

 Per le leggi di Bilancio il Senato ha a disposizione solo 15 giorni dalla data di trasmissione.

L’articolo 70 attribuisce inoltre al Senato la facoltà di svolgere attività conoscitive presso la Camera e fare osservazioni in generale, che la Camera può comunque ignorare.
I Presidenti delle due Camere valutano insieme le competenze.


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