Pubblici ministeri e giudici non devono essere parenti (G. Falcone) (Pirani, Intervista 1991). Divisione delle carriere magistratuali

par Laura Tussi
martedì 25 febbraio 2025

Sulla questione della divisione delle carriere tra magistrati requirenti (PM) e giudicanti abbiamo chiesto delucidazioni poco tecniche e molto discorsive all’avv. Paolo Aureli, civilista e penalista.

di Laura Tussi su FARO DI ROMA

Può spiegare semplicemente ciò che sta accadendo?

Se Franco Cordero, il più grande procedurista italiano nonché uomo di siderale cultura classica e moderna fosse vivo ancora oggi sorriderebbe sarcasticamente e scriverebbe di getto uno dei suoi libri, non prima di aver strepitato su giornali e riviste, per descrivere la accesa e brutta polemica tra magistratura e Governo. Anche se non molti ricorderanno, fu il Prof. Cordero, attento scrutatore del mondo politico italiano, ad appellare il defunto Senatore Berlusconi come il “Caimano”.

E dunque separazione delle carriere si o no?

 Vede? La …“parentela nel dibattimento tra giudice e pm”, il concetto è da attribuire al Dr. Falcone, (Cfr. Repubblica, Pirani, 1991,), dicevo la parentela nelle stanze dove si esercita la giustizia fatta tra potere giudiziario giudicante (per capirci, il giudice che legge la sentenza in nome del popolo italiano), e potere giudiziario requirente (il pubblico ministero, ovvero colui che ha in mano l’azione penale in Italia che è e, naturalmente, deve rimanere obbligatoria e irretrattabile); dove per obbligatoria si intende che il magistrato che esercita il servizio di Pubblico Ministero, se viene a conoscenza di una fondata notizia di reato, deve “procedere” immediatamente, compatibilmente diciamo….col peso del lavoro arretrato, e dove il lemma “irretrattabile” vuol dire che una volta che il Magistrato del Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale non vi può più rinunziarvi. Potrà formulare una richiesta di archiviazione al GIP.

La prego, in maniera semplice, spieghi chi è e cosa fa il GIP

GIP è l’acronimo di giudice delle indagini preliminari. Egli, con tutta una serie di prerogative, tra le quali, appunto, il potere di disporre l’archiviazione della notizia di reato, veglia con la sua terzietà ed imparzialità sul regolare svolgimento delle indagini e di tutto ciò che in esso si innesta. E’ a lui che il Pubblico Ministero propone l’archiviazione, ed è lui e solo lui, il GIP, che la dichiara e dispone, se nulla vi è in contrario.

Dunque dobbiamo definitivamente mutuare il rito accusatorio ma senza le storture del sistema americano che frammischia potere giudiziario accusatorio e Governo nei vari territori, nelle varie Contee. Il rito accusatorio, con il separare nettamente le carriere giudiziarie offre maggiori garanzie di terzietà del Giudice e non il contrario.

Quindi basta separare le due carriere e dare organi di gestione e disciplina ad ognuna e un giudice loro super partes?

Guardi lei ha sintetizzato benissimo il concetto. Il resto dobbiamo lasciarlo come sta: con azione penale obbligatoria (Art.112 Cost.), ove il magistrato non ritenga che debba subito archiviare per palese infondatezza della notizia criminis (es. Art 50 c.p.p.)

Guardi, la Repubblica all’azione penale ci tiene così tanto che In Italia chi può esercitare l’Alto compito dell’azione penale sono solo due figure: l’Ufficio del Pubblico Ministero, ovvero lo Stato, e la persona offesa dal reato. La persona offesa dal reato può citare il reo davanti al Giudice di Pace con ricorso, come fosse lui PM. Egli esercita l’azione penale al posto del Pubblico Ministero, invitato d’obbligo al processo. Questo è l’esempio fulgido, direi, di come la ricerca della verità e la punizione dei colpevoli sia materia a sé, cosa serissima e avulsa, per natura, da coinvolgimenti politici, ideologici e religiosi.

Quindi non c’è il rischio di contaminazione tra governo e PM?

Ipotizzare che qualcuno possa mettere il cappello sull’attività del Pubblico Ministero vorrebbe dire tra l’altro abbandonarsi a pensieri irresponsabili ed eversivi dell’ordine democratico. Il timore che si fa strada infondatamente è che, come succede negli Stati Uniti d’America, il Public Prosecutor e quindi il nostro PM, possa essere influenzato in qualche modo politicamente dal Governo nell’esercizio della azione penale. Li in effetti il problema c’è, ma perché i pubblici ministeri sono ad esempio eletti nelle singole Contee, essendo noto e chiaro che, invece, qui in Italia i Magistrati, requirenti o giudicanti che siano, accedono all’Ufficio dopo aver superato un pubblico concorso (art. 106 Cost). Il concorso, infatti, è ritenuto strumento che più degli altri assicura trasparenza, omogeneità e valutazione adeguata dei requisiti di capacità e merito nella scelta del candidati.

Quindi secondo Cordero e Falcone separazione SI?

Beh direi di si è il Prof. Cordero, Come mi ha piacevolmente richiamato nella sua domanda, era in buona compagnia considerato che anche il Dr. Giovanni Falcone si espresse in maniera chiara ed univoca favorevolmente sul tema della rigida divisione delle carriere magistratuali.

Egli, nella preziosissima intervista rilasciata al giornalista Pirani la Repubblica Riporto uno stralcio di una sua intervista del 1991 su Repubblica a cura di

Dr. GIOVANNI FALCONE

INTERVISTA REPUBBLICA, PIRANI 3.10.1991, ROMA. ESTRATTO

reperibile sul link: https://ricerca.repubblica.it/repub...

“Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l' obbiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para- giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell' indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell' azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell' Esecutivo. E' veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione del Pm con questioni istituzionali totalmente distinte. Gli esiti dei processi, a cominciare da quelli di mafia, celebrati col nuovo rito, senza una riforma dell'ordinamento, sono peraltro sotto gli occhi di tutti".


Leggi l'articolo completo e i commenti