Pillola del giorno dopo. Cosa fare se ti viene negata

par Carla Mereu
venerdì 21 marzo 2014

 
La pillola del giorno dopo è un farmaco utilizzato come contraccettivo, cosidetto "d'emergenza". Va infatti assunto entro le 72 ore successive al rapporto sessuale. 
 
Il Levonorgestrel, in quantità maggiore di 1,5 mg (quantità di progestinico contenuta anche nei contraccetivi ormonali giornalieri che in Italia sono utilizzati da 2,5 milioni di donne), assunto per via orale, agisce inibendo o comunque alterando la qualità dell'ovulazione (come fanno tutti gli altri contraccetivi ormonali) ma non intereferisce assolutamente sull'impianto dell'ovulo fecondato sulla mucosa uterina, che avviene una settimana dopo la fecondazione. 
 
Se già teniamo in considerazione il fatto che l'effettivo inizio della gravidanza corrisponde proprio al momento dell'impiantarsi dell'ovulo fecondato nella cavità uterina, la pillola del giorno dopo essendo utilizzata entro le prime 72 ore, non è da considerare un aborto. Non solo non interrompe una gravidanza, ma neppure interferisce su ovuli già fecondati e quindi gravidanze già inziate. Insomma… è un contraccettivo post-coitale, d’emergenza e quindi.
 
Riassumendo, agisce alternativamente prevenendo l’ovulazione o, qualora l’ovulo sia già stato fecondato, modificando la cavità uterina in modo da impedire che l'ovulo stesso vi si annidi e nel caso in cui l'ovulo già vi si fosse innestato (e quindi la gravidanza fosse già in corso) l'effetto sarà nullo. 
 
È importante sapere che, nel caso vi venisse negata la prescrizione della PDGD da un medico obiettore di coscienza, potrete contrapporvi, rivendicando i vostri diritti.
 
Va tenuto in considerazione che l'Italia è ancora uno di quei paesi in cui la pillola del giorno dopo va prescritta obbligatariamente da un medico, su ricetta nominale, cosa che provoca non pochi disguidi pratici oltre che disagi psicologici ed emotivi. In altri paesi la contraccezione d'emergenza è liberamente acquistabile come farmaco da banco in alcuni casi addirittura gratuitamente
 
Qualche giorno fa il ginecologo Annibale Volpe, Presidente della Società Italiana Contraccezione, ha suggerito alle donne di tenere in casa, preventivamente, una confezione di pillole del giorno dopo
 
Da quanto riporta Internazionale e da come si evince dalla mappa, il numero di medici obiettori di coscienza in Italia è veramente elevato: la regione con più alto numero di obiettori è il Molise con l’85,7 % di medici obiettori, seguito dalla Basilicata, dalla Campania e dalla Sicilia. Addirittura per il numero elevato di medici obiettori l’Italia è stata ripresa dal consiglio d’Europa l’8 marzo secondo cui:
A causa dell’elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza, l’Italia viola i diritti delle donne che, alle condizioni prescritte dalla legge 194 del 1978, intendono interrompere la gravidanza.
Non sono rari i casi, infatti, in cui giovani donne si vedono negare la prescrizione di questo farmaco in virtù della legge 194/78 che permette ai medici di sollevare obiezione di coscienza in riferimento all'interruzione di gravidanza. Ma, nel caso della PDGD la gravidanza, come dicevamo, non è ancora iniziata per cui il dibattito sarebbe già chiuso. Ma cosi non è. Le polemiche intorno a questa situazione sono infinite. 
 
Già da queste prime considerazione si evince che tale prescrizione va pretesa, in quanto diritto e in quanto non rientra nella facoltà dell'obiezione di coscienza per i motivi prima elencati e che sono spiegati dettagliatamente da Uaar. Addirittura la donna può minacciare il medico di denuncia secondo questo modello, pubblicato dall'Associazione Luca Coscioni che si occupa di ricerca scientifica e diritti mancati in merito a temi caldi come aborto, eutanasia, cellule staminali.
 
La PDGD, tra le altre cose, è un farmaco contraccettivo della Classe 1 dell’OMS per cui la sua prescrizione è dovuta a prescindere dalla diagnosi, ossia la devono prescivere senza fare alcun controllo ginecologico a differenza della pratica di aborto (menzionata nella legge 194) dove invece è d'obbligo la visita medica. 
 
Quindi qualora vi dicano che non è possibile, chiedete la motivazione e le generalità del medico, e se si tratta di un caso in cui le ragioni sono illeggittime fategli presente in modo deciso che quanto fa è illegale e la sua condotta potrebbe costituire illecito civile e penale.
 
Infatti, seppur secondo il codice deontologico un medico si possa rifiutare di prescrivere un medicinale (articolo 19. Rifiuto d’opera professionale. «Il medico, al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita), in realtà è abbastanza chiaro che vi debba sempre essere un giusto bilanciamento tra le convinzioni morali del medico e il rispetto dei diritti dei cittadini e, in questi casi, della loro salute e della loro libertà di scelta. Ne consegue che un rifiuto è illegittimo e contrario al codice dentologico medico.
 
Ultimo argomento altrettanto importante in merito, è il rifiuto del farmacista che come quello del medico è illegale. In ragione del disposto di cui all’art. 328, comma 1, c.p. (Rifiuto d’atti d’ufficio), è contrario all’art. 38 del R.D. del 30 settembre 1938, n. 1702, il quale, nel testo vigente, precisa che:
I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia. I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l’ammontare delle spese di porto. Si evidenzia che la violazione del sopra citato art. 38 del R.D. n. 1702/1938 è punita – per il rinvio compiuto dall’art. 64 del medesimo testo normativo – dall’art. 358 del Testo Unico delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da € 1549,00 a € 9.296,00. Il predetto comportamento, inoltre, integra una chiara infrazione al Codice Deontologico dei farmacisti il quale all’art. 37, commi 5 e 6, precisa che “È sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico [omissis]” e “qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino”.
Ricapitolando: cosa fare qualora medico e/o farmacista persiste nella sua decisione di non prescrivere la pillola?
  1. Farsi rilasciare un documento che attesti il rifiuto con annesse motivazioni e firma (questo documento sarà la prova che voi avete chiesto aiuto e che questo vi è stato negato quindi con questo foglio fate assumere al medico tutta la responsabilità delle sue azioni).
  2. Fare ricorso a un giudice: sarà il giudice a giudicare se il suo rifiuto era o meno legittimo. Qualora il giudice non lo ritenga tale il medico dovrà darvi un bel po’ di soldini.
Se il medico rifiuta di adempiere a questa vostra richiesta legittima chiamate le forze dell’ordine e denunciate quanto è successo davanti a loro.
 
In entrambe le possibilità è bene prendere provvedimenti legali scrivendo quanto è successo alle Istituzioni competenti in merito: Azienda Sanitaria Locale, indicando tutti i dati (medico ospedale ecc.); Ospedale; Direzione Sanitaria e denuncia/querela (sempre che vogliate mettere questo medico di fronte alle sue responsabilità in un giudizio penale) alla procura.
 
È bene infine sapere che l'associazione Luca Coscioni si sta battendo per far sì che la pillola del giorno dopo diventi farmaco da banco, addirittura gratuito. Già il 10 febbraio 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la revisione da parte dell’Aifa della scheda tecnica della pillola del giorno dopo dove nel nuovo testo scompare la vecchia dicitura “il farmaco potrebbe anche impedire l’impianto” e viene sostituita da “inibisce o ritarda l’ovulazione”. 
 
Infine la stessa associazione offre, almeno fino a che la situazione non cambia, un supporto a coloro che hanno intenzione di segnalare o denunciare inadempienze attraverso questa pagina. 

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