"O mi voti o ti faccio chiudere a mezzanotte!": nel Beneventano si vota così
par albodoro
mercoledì 4 maggio 2011
"O mi voti o ti faccio chiudere a mezzanotte !". Succede annche questo in provincia di Benevento in vista delle prossime consultazioni amministrative. Questo articolo contiene la nota inviata alla DDA da un comitato cittadino per segnalare il condizionamento del libero esercizio del voto a San Giorgio del Sannio (BN).
Ci sarebbe un precedente sulle attività commerciali documentato qui da YouReporter.
Art. 416-bis.
Associazione di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (2)
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. (3)
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove (4) a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici (5) a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta (6) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (7), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
"Ci eravamo illusi che bastasse gridare a chiare lettere all’on. Mario Pepe che non è suo compito, visto che non è nemmeno candidato, di andare a sponsorizzare la candidatura dei suoi parenti e che bastasse dire categoricamente che non vogliamo più ricevere le visite di messaggeri ed araldi che invitano a votare il Claudio Ricci di turno!