Mediazione: spese e formazione per il Consiglio di Stato

par Osvaldo Duilio Rossi
venerdì 27 novembre 2015

La sentenza del Consiglio di Stato del 17.11.2015 dichiara definitivamente legittime le spese di avvio della procedura di mediazione civile e commerciale e ribadisce i criteri di aggiornamento professionale stabiliti dal D.M. 180/2010.
 

Il problema di base

L'UNCC aveva proposto il ricorso 11235/2010 affinché il TAR Lazio annullasse il D.M. 180/2010, che disciplina i criteri di composizione delle indennità dovute per lo svolgimento delle procedure di mediazione civile e commerciale stragiudiziale oltreché i requisiti di formazione dei mediatori civili e commerciali stragiudiziali.

Il TAR Lazio, il 23.01.2015, aveva dichiarato il ricorso in parte improcedibile, ma lo aveva accolto limitatamente, annullando gli artt. 16 (cc. 2 e 9, sul pagamento delle spese di avvio e svolgimento della procedura) e 4 (c. 3, lett. b, sui requisiti di formazione e aggiornamento dei mediatori).

Il Ministero della Giustizia e quello dello Sviluppo Economico avevano proposto appello al Consiglio di Stato, che, con ordinanza 21.04.2015, sospendeva l'esecutività della sentenza del TAR, chiarendo la distinzione tra "spese di avvio" della procedura e "indennità di mediazione", considerando le prime comunque dovute.

Restavano allora dubbi i criteri di formazione e di aggiornamento professionale, soprattutto per gli avvocati, considerati "mediatori di diritto", per i quali il CNF aveva previsto (Circ. 6-C/2014) corsi ridotti e organizzati dagli ordini professionali, anziché dagli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia ex D.M. 180/2010.

La sentenza del 17.11.2015

La sentenza 17.11.2015 del Consiglio di Stato, invece, ha respinto il ricorso dell'UNCC, confermando l'efficacia degli artt. 4 e 16 del D.M. 180/2010.

Le spese di avvio (€ 40,00 per liti di valore basso/medio oppure € 80,00 per quelle di valore elevato) e le spese vive (come quelle di spedizione delle raccomandate), dunque, sono sempre dovute perché estranee al compenso per lo svolgimento della mediazione in sé: il costo di esercizio, dunque, deve ricadere sull'utenza finale del servizio di mediazione, anziché sulla collettività o sugli organismi fornitori.

Le caratteristiche di formazione professionale rimangono quelle prescritte dal Ministero della Giustizia: un corso abilitante della durata di almeno 50 ore, oltre un corso di aggiornamento biennale di 18 ore perché, secondo il Consiglio di Stato, «va esclusa ogni opzione normativa o ermeneutica che possa anche solo dare l’apparenza di un ridimensionamento delle esigenze» di qualificazione professionale, come previsto anche dalla direttiva 2008/52/CE (art. 4, par. 2).


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