Le elezioni in Iran: uno sguardo al sistema politico e giuridico della Repubblica Islamica

par Maria Dore
venerdì 24 maggio 2013

 

Il prossimo 14 giugno la Repubblica Islamica Iraniana sarà chiamata a scegliere il suo nuovo presidente.

Nella giornata di mercoledì è giunta la delibera sui nomi dei candidati ammessi alla competizione e, senza dubbio, elemento rilevante sono le esclusioni del candidato vicino all’attuale presidente Ahmadinejad, Esfandiar Rahim Mashaei e dell’ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. A prendere tale decisione è, come regolato dalla costitutuzione, il Consiglio dei Guardiani.

Al cittadino-elettore occidentale, denominazione e funzioni di un simile organo possono risultare estremamente stranianti. Come straniante può risultare l’appellativo col quale la Repubblica Islamica è spesso e volentieri denominata, ossia “teocrazia”.

Ma che cos’è, secondo i canoni islamici, una teocrazia? E, in base a questi dettami, è corretto definire in tale modo l’ordinamento politico e giuridico iraniano?

Per rispondere a tale domanda è imprescindibile il riferimento a elementi inerenti alla religione e al pensiero politico islamici.

Ma se, per esempio, decidessimo di accettare come universalmente valida la definizione di democrazia data da Abramo Lincoln, secondo cui questa è «il governo del popolo, fatto dal popolo, per il popolo», potremmo dedurre come questi tratti poco si adattino, in effetti, all’ideale governo islamico in cui il governo del popolo è il governo di AllÄh. Nella democrazia il popolo governa se stesso dandosi delle leggi; nell’IslÄm la legge è data da Dio. In un regime democratico il popolo elegge i propri rappresentanti; nell’ IslÄm, dove in origine è Muḥammad il capo supremo, non vi sono elezione e nemmeno consenso poiché Muḥammad è nominato da Dio. Se queste sono le condizioni, cioè se l’IslÄm non è governo del popolo, se non prevede una legislazione che abbia origine nel popolo e non è pertanto governo per il popolo, l’unica denominazione che si potrebbe adattare al sistema islamico sarebbe quella, appunto, di teocrazia.

Ad un’indagine più attenta il quadro appare però molto più complesso. La Repubblica Islamica d’Iran sarebbe, secondo altre letture, ben lontana dall’ esemplificare l’ideale di governo teocratico in cui è esclusivamente la legge divina ad avere prerogativa esecutiva. Si tratterebbe infatti di un esito altrettanto sorprendente in cui è la nuova forma assunta dallo stato a essere oggetto di una sorta di divinizzazione; più chiaramente, il lessico e alcuni aspetti portanti della fede sciita diventano strumento al servizio della politica per raggiungere non l’ideale della umma così come si configurava nel settimo secolo dopo Cristo e oramai improponibile, ma per islamizzare una modernità che, per gli avvenimenti storici sopra accennati, non può più essere rifiutata in toto. Sarebbe quest’esito straordinario quindi a consentire che per il caso iraniano si possa parlare appieno di “rivoluzione”.

È leggendo la stessa carta costituzionale della Repubblica Islamica Iraniana che tale esito composito e, se vogliamo, paradossale, emerge in tutta la sua evidenza. Se infatti le sembianze puramente teocratiche sono evidenti nei principi generali che sanciscono la credenza in un unico Dio in cui risiedono sovranità assoluta e diritto a legiferare, nella rivelazione divina come mezzo attraverso il quale si esplica la legge, nel ritorno di Dio, nella continuità del principio dell’imamato, nonché nella citazione esplicita di versi coranici, uno degli elementi stranianti è il principio secondo cui - si veda l’articolo 6 - tutti gli affari dello stato sono amministrati sulla base dell’opinione pubblica che si esprime tramite le elezioni. Più in generale, gli articoli fanno riferimento a principi ad ispirazione chiaramente moderna e occidentale come l’uguaglianza dei cittadini senza distinzioni etniche o tribali, la libertà di stampa e di associazione, sebbene si chiarisca ad ogni passaggio come si parli di libertà conformemente ai criteri islamici. 

Guardando alla struttura divisionale del potere ci si accorge maggiormente del carattere ibrido del risultato, nonché della sua complessità. Innanzitutto è dichiarata la divisione e l’indipendenza dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, secondo i principi delineati da Montesquieu. Al vertice di questa architettura, composta sia da organi eletti a suffragio sia nominati, troviamo l’Ufficio della Guida Suprema, il citato Consiglio dei Guardiani e il Consiglio dei pareri di conformità. Tra gli organi eletti a suffragio dal popolo figura un’Assemblea Consultiva cui è assegnata la funzione legislativa. Questo potere è però controllato dall’azione del Consiglio dei Guardiani, il cui compito è quello di verificare la compatibilità delle norme prodotte dall’Assemblea con la Costituzione stessa e le ordinanze islamiche. Il Consiglio è composto da sei fuqahÄ’ - giuristi - scelti dalla Guida e altri sei eletti dall’Assemblea stessa tra i vari nominati dall’autorità del potere giudiziario. Tutti i progetti di legge approvati dall’Assemblea devono passare al vaglio del Consiglio dei Guardiani. Oltre a questa funzione, il Consiglio ha la responsabilità di supervisionare le elezioni presidenziali, politiche e dell’Assemblea degli esperti.

Le altre cariche elette a suffragio universale sono la Presidenza della Repubblica e l’Assemblea degli esperti, congresso di 86 membri il cui scopo principale è quello di eleggere la Guida Suprema. In questo sistema ad assumere un ruolo fondamentale è la Guida, del rahbar o anche faqÄ«h. Recita il testo all’articolo 107 che dopo la morte di KhumaynÄ«, leader riconosciuto dalla maggioranza del popolo, sia compito dell’Assemblea degli esperti - mujtahidun - nominare la Guida. Questi ultimi si consultano a vicenda al fine di determinare chi tra i fuqahÄ’ possegga caratteristiche necessarie per la leadership. In caso non si individui una figura dotata delle caratteristiche richieste, questa può essere anche sostituita da un consiglio composto da tre a cinque religiosi.

La Guida emana i decreti per i referenda nazionali; ad essa spetta il comando delle forze armate nonché la dichiarazione di guerra o di pace; nomina e dismette, come già anticipato sopra, i fuqahÄ’ del Consiglio dei Guardiani, suprema autorità giudiziaria del paese; designa i capi dei sistemi radio televisivi nonché i capi dell’esercito e della guardie della rivoluzione. A lei spetta la firma che formalizza l’elezione del presidente della Repubblica scelto dal popolo, che può anche rimuovere per ragioni d’interesse nazionale, dopo che la suprema corte abbia riconosciuto un’eventuale violazione dei doveri costituzionali, o dopo che un voto dell’Assemblea consultiva ne riconosca una possibile incompetenza.

Il potere esecutivo è esercitato in primis dal Presidente che rappresenta la massima carica dopo la Guida ed è incaricato di attuare i principi sanciti dalla Costituzione; la sua funzione esecutiva ha come unico limite la materia che compete direttamente all’ufficio della Guida. Egli è obbligato a firmare le leggi approvate dall’Assemblea, così come a validare l’esito scaturito da una consultazione referendaria. In caso di dimissioni, qualora queste vengano accettate dalla Guida, o in caso di morte, rimozione, o prolungata malattia, è il primo ministro a sostituirlo, sempre dopo nomina del rahbar. Modifiche alla Costituzione sono rese possibili in seguito ad un editto della Guida, mentre non sono suscettibili di modifica gli articoli che dichiarano la natura islamica del sistema politico, gli obiettivi della Repubblica Islamica, l’autorità dell’Imamato, la religione ufficiale e la scuola giuridica jaÊ¿farita. Questa sintetica ricostruzione permette di dare un’idea del complesso impianto del testo e soprattutto di come dall’elemento politico “tradizionale” si sia ampiamente attinto per realizzare un ideale di Repubblica Islamica.

Risulta quindi, ancora una volta impossibile delineare un quadro di tale complessità facendo esclusivamente riferimento ai canoni occidentali, così come altrettanto riduttivo risulterebbe essere l’utilizzo del controverso termine “teocrazia”. 


Leggi l'articolo completo e i commenti