La "Riserva Frazionaria", ovvero l’espediente per la creazione del denaro virtuale

par Piero Tucceri
sabato 3 agosto 2013

Ormai quotidianamente subiamo le nefaste conseguenze di una “democrazia” avulsa dalle fondamentali libertà individuali. Essa è pertanto scaduta in un ossimoro (dal greco ozùs=acuto e moròs=sciocco): in una figura retorica del tipo “l'ordine consiste proprio nel non rispettare l'ordine”. Appaiono significativi al riguardo gli ossimori-slogan - purtroppo di sempre più drammatica attualità - di George Orwell: “la guerra è pace”, “la libertà è schiavitù” ( che ricorda i famosi “liberi servi” di recente introduzione), “l'ignoranza è competenza”.

Si tratta di frasi scientemente destinate a esprimere, attraverso la combinazione di due termini antitetici, una realtà psicologica riferita a vissuti particolarmente profondi (cfr. Milan Kundera, “L'Insostenibile leggerezza dell'essere”). In proposito, lo stesso Orwell scriveva: “Se i fatti invece dicono il contrario, allora bisogna alterare i fatti. Così la storia si riscrive di continuo. Questa quotidiana falsificazione del passato, intrapresa e condotta dal Ministero della Verità, è necessaria alla stabilità del regime. (…) La mutabilità del passato è il dogma centrale”.

Di sotterfugi per beffare i creduloni, l'attuale regime ne escogita a iosa. Uno di essi si riferisce alla cosiddetta Riserva Frazionaria, la quale si impone sicuramente come la più deleteria delle trovate: infatti, nella sua intrinseca perversione, essa consente alle banche di creare il denaro dal...nulla! Proprio così! Le banche sono di fatto autorizzate a creare denaro! Come? Nella maniera più semplice: premendo soltanto un tasto del computer!

Il riscontro di questo paradosso è di agevole acquisizione. Se provate a recarvi in banca chiedendo il ritiro dei vostri risparmi, l'impiegato di turno risponderà di non avere al momento disponibile la somma. Vi inviterà pertanto a ripassare dopo qualche giorno per poter nel frattempo disporre della relativa liquidità. La circostanza dipende dal fatto che le banche ormai non dispongano più del denaro contante. Al suo posto, hanno inventato la “Riserva Frazionaria”: una rovinosa tautologia volta a consentir loro la legalizzazione di una pratica vietata dalla vigente normativa, poiché foriera di altalenanti cicli economici suscettibili di destabilizzare il sistema.

Di fronte a un così macroscopico controsenso, viene pertanto da domandarsi come mai, dal momento che il codice penale lo proibisca, i banchieri possano farla franca. Ma, cosa contempla la vigente normativa? Ecco cosa essa preveda:

Articolo 453 del Codice Penale. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 [c.p. 28, 29, 32] (1):

1. chiunque contraffà monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori (2);

2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [c.p. 463] (3).

(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) In materia di falsificazione di monete, titoli, bolli, vedi l'art. 36, R.D. 16 luglio 1905, n. 646; l'art. 142, R.D. 28 aprile 1910, n. 204; l'art. 82, D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343; il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; e il D.M. 20 agosto 1992 (Gazz. Uff. 21 agosto 1992, n. 196).

(3) L'art. 52-quater, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, aggiunto dall'art. 4, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, ha disposto che, per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro il 1° gennaio 2002, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data. Vedi, anche, l'art. 25-bis, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dall'art. 6 del citato D.L. n. 350/2001.
 

Articolo 454 del Codice Penale. Alterazione di monete. Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Articolo 455 del Codice Penale. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Di fronte a questa situazione, viene da domandarsi perché se un normale cittadino indulga in tale pratica esso venga perseguito penalmente, mentre i banchieri no. Perché la magistratura non procede nei loro confronti? Forse perché dietro una così infida trovata si nasconda il potere delle banche private, del FMI (Fondo Monetario Internazionale) e della BCE (Banca Centrale Europea)? O perché siamo di fronte all'ennesimo esempio di aleatorietà della norma giuridica?

Foto: Philip Lange/123RF


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