Il pareggio di bilancio era già stato previsto dai "padri costituenti"

par Enea Melandri
sabato 21 aprile 2012

Voglio sottoporre alla vostra attenzione una cosa: "Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte", articolo 81 della Costituzione italiana, comma 4. 

Cosa vi sembra? Ma sì, è proprio lui, il fantomatico pareggio di bilancio! E questa non è la Carta modificata il 17 aprile scorso, ma quella originale.

I "Padri Costituenti" avevano già previsto una norma per l'osservazione del pareggio finanziario nella nostra legge fondamentale.

Per spiegare un po' meglio la situazione, dobbiamo fare un salto al 1966, alla sentenza numero 1 della Corte Costituzionale: "È consentita la possibilità di ricorrere, nei confronti della copertura di spese future, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi o l'inasprimento di tributi esistenti, la riduzione di spese già autorizzate, l'accertamento formale di nuove entrate, l'emissione di prestiti e via enumerando, anche alla previsione di maggiori entrate".

Stando a quanto diceva la Consulta, non sono da valutare solo le nuove entrate, ma anche la previsione di quelle future. E da lì si è aperta la voragine del debito.

Quel comma, quindi, nella sua formulazione originale ("un baluardo rigoroso ed efficace voluto dal legislatore costituente, allo scopo d'impedire che si facciano maggiori spese alla leggera, senza prima aver provveduto alle relative entrate", Luigi Einaudi), non è mai stato (dal '66 in poi) effettivamente applicato. Introdurlo adesso, in una fase depressiva, diventa controproducente: bisognava fosse applicato da subito.

Poi mi pongo il dubbio circa le imposte indirette, il ragionamento che facevo qui.
Quelle sono imprevedibili, come le quantifichi e ne programmi l'utilizzo? Stando alla Costituzione, sarebbe difficile trovare un modo per poter utilizzare "in anticipo" quel denaro.

È questa, in cuor mio, la giustificazione che mi sento di dare alla Corte ed alla sua interpretazione dell'articolo 81.


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