Il difensore civico

par Enzo Di Micco
lunedì 4 maggio 2009

Putroppo in molti comuni italiani, pur essendo diventati multietnici e quindi multiculturali, non è ancora previsto nella pianta organica.

Lo prevedono l’art. 8 della legge 142/90 e le leggi 59 e 127 del ‘97, le cosiddette “Bassanini”. Ma molti non sanno di che cosa si tratta. Stiamo parlando del difensore civico, figura del funzionario che ha il compito di vigilare ed eventualmente indagare sull’operato della pubblica amministrazione, tutelando i diritti dei cittadini e garantendo il corretto funzionamento di un pubblico ufficio. Figura importantissima, quindi che, però, non risulta nella pianta organica di molti comuni italiani e che altrettanti sindaci, appena si parla del problema, assicurano che “a breve sarà bandita una la selezione dei candidati che abbiano uno specifico curriculum, che volessero essere nominati difensore civico". Per il resto rimane una procedura che richiede il sostegno del consiglio comunale e del presidente del pubblico consesso che dovrà emanare l’ordine del giorno per l’elezione del difensore civico.


Un modo per dire, secondo alcuni sindaci, che in Italia, il difensore civico è stato istituito solo a livello regionale, provinciale e comunale: le modalità della sua elezione e delle sue competenze sono rimesse agli statuti degli organi interessati, dimenticandosi talvolta che ci sono città e paesi in cui c’è tanto, anche da rivendicare. Il difensore civico è una figura indispensabile che esercita essenzialmente compiti di vigilanza sulle attività amministrative degli enti locali territoriali e, nel caso di regioni e province autonome, anche sugli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, ad eccezione di quelle competenti in materia di pubblica sicurezza, difesa e giustizia.

Una figura interessante dal punto di vista anche locale che ha la facoltà di intervenire, sia di propria iniziativa sia in seguito alla segnalazione da parte dei cittadini, in presenza di eventuali disfunzioni, disservizi e irregolarità amministrative, e in taluni casi viene chiamato a esprimere un giudizio sulla legittimità degli atti. Detto questo è comunque utile mettere in risalto come il difensore civico è diffuso in circa novanta Paesi e, pur presentando caratteristiche marginalmente differenti, si configura sostanzialmente quale ponte tra cittadino e amministrazione, eliminando ciò che per lungo tempo ha fatto sì che la cosa pubblica fosse considerata come portatrice dell’interesse generale e per questo dotata di un potere e di un’autorità forte e difficilmente contestabile da parte del singolo cittadino. Insomma, il fine è quello di riattivare i meccanismi di partecipazione attiva, sia sociale che politica, contribuendo alla diffusione del diritto nella sua forma educativa, in paesi o città diventate peraltro multietniche e quindi muliculturale.


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