I precari della scuola pubblica tenuti, illegalmente, in ostaggio

par RobertaLemma
mercoledì 8 agosto 2012

Costretti alla precarietà migliaia di lavoratori della scuola pubblica quando, per legge, hanno diritto all'inserimento nella graduatoria con contratto a tempo indeterminato, l'ammissione definitiva a ruolo e l'adeguamento salariale. Se ne occupa per Federcontribuenti l'avvocato Falcioni: la Pubblica Amministrazione relega decine di migliaia di lavoratori della scuola pubblica in una condizione di sub-impiego.

In palese spregio della normativa comunitaria (Direttiva 1999/70/CE), nonché di quella nazionale di recepimento (d. lgs. 368/2001), che consentono l’apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro subordinato soltanto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Le sequenze di contratti a termine sono portate avanti di anno in anno per ricoprire le stesse mansioni negli stessi luoghi e ciò si traduce inevitabilmente in una discriminazione tra lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e lavoratori assunti, ogni anno, a tempo determinato, con conseguente compressione e compromissione del complessivo patrimonio professionale di questi ultimi.

Comportamento sanzionato dai giudici del lavoro di tutto il paese, i quali riconoscono in pieno i diritti dei precari della scuola, dalla progressione professionale, alle differenze retributive, nonché alla stabilizzazione del posto di lavoro o al risarcimento del danno. Conclude l'avvocato Falcioni: - da un punto di vista squisitamente giuridico, in un panorama legislativo contraddittorio ed incoerente, lo slancio e la sensibilità sociale dimostrate da questi Giudici nell’affrontare un problema della nostra realtà lavorativa, quello del precariato, diffuso come un cancro in tutto il nostro territorio deve darci speranza -. I lavoratori precari della scuola pubblica che hanno ottenuto l'inserimento in graduatoria, ma non il riconoscimento del ruolo possono, per vedersi riconosciuti tali diritti, impugnare il contratto di lavoro entro 60 giorni dalla scadenza del termine apposto allo stesso, ed avviare il ricorso giurisdizionale nei successivi 270 giorni, come disposto dall’art. 32 della legge 183 del 2010. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Federcontribuenti la quale metterà a disposizione degli interessati tutte le notizie e le informazioni sul caso.

Corte d’Appello di Roma, sentenza del 17 gennaio 2012;

Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine, sentenza n. 317 del 26 ottobre 2011;

Tribunale del Lavoro di Bologna, sentenza n°1256 del 7/12/2011;

Tribunale del Lavoro di Siena, sentenza n° 699/2009;

Tribunale di Napoli, sentenza del 16/06/2011;

Corte di Cassazione, Sez. Lav. Sent. 11358 del 24/05/2011;

Tribunale di Genova, sent. 520 del 25 marzo 2011;

Tribunale di Genova, con la sentenza 1847/2010;

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 17454 del 10 novembre 2010.


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