Diritti dei passeggeri: uno sguardo alla normativa europea per viaggiare informati

par adambra
martedì 21 dicembre 2010

In questo periodo, con le feste alle porte, può sicuramente tornare utile informarsi suidiritti dei passeggeri che lâUnione Europea tutela con riferimento ai trasporti ferroviari e aerei.

Per quanto riguarda i treni vige in Europa il regolamento (CE) n. 1371/2007 che ha introdotto una serie di novità tra le quali, quella principale consiste nel diritto ad un risarcimento in caso di ritardo o soppressione del treno. I passeggeri possono richiedere un compenso minimo pari a:

Inoltre, nel caso di un ritardo all’arrivo o alla partenza, i passeggeri hanno diritto a:

Se invece per spostarvi prendete l’aereo sarà il Regolamento CE 261/2004 a tutelarvi. Questo riconosce una serie di diritti ai passeggeri nelle seguenti situazioni:

Negato imbarco

Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l’imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di determinati benefici. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco, il vettore aereo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti versando una compensazione. I vettori aerei danno la precedenza alle persone a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori.

Cancellazioni

In caso di cancellazione del volo o di rifiuto d’imbarco, i passeggeri interessati hanno diritto:

Ritardi

Il regolamento introduce un regime che prevede tre categorie di penalizzazione:

Sistemazione in classe superiore o inferiore

Se un vettore aereo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, il passeggero è rimborsato entro sette giorni secondo le seguenti modalità:

Ora che conoscete i vostri diritti non esitate a farli valere nel caso si dovesse presentare una delle situazioni descritte sopra.

Buon viaggio e Buone Feste!

Generazione Attiva


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