Decreto del Fare: obbligatoria la mediazione stragiudiziale

par Osvaldo Duilio Rossi
lunedì 19 agosto 2013

L’obbligo di trovare un accordo sembra un controsenso, ma chi sa usare la mediazione può risolvere i problemi e ricostruire i rapporti deteriorati da anni di litigi e da questioni di principio.

La Camera ha convertito in legge il Decreto “del Fare” il 9 agosto 2013, imponendo così ai cittadini e alle imprese, per quattro anni sperimentali, di tentare la conciliazione della lite prima di rivolgersi al tribunale.

La Mediazione Stragiudiziale Civile e Commerciale, regolamentata dal D.Lgs. 28/2010, aveva incontrato forti oppositori, tanto che l’Organismo Unitario dell’Avvocatura e altri avevano impugnato le norme sull’obbligatorietà della mediazione, poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 272/2012.

Governo, Camera e Senato hanno voluto dare invece un segnale forte, prima col D.L. 69/2013 di giugno, poi con la recente conversione in legge. L’Italia vuole insomma che gli italiani imparino a risolvere le liti usando strumenti alternativi al giudizio, per vari motivi:

  1. diminuire il carico di lavoro dei tribunali, migliorandone così le prestazioni;
  2. recuperare un senso di responsabilità della giustizia, rimessa in parte, per quanto possibile, nelle mani dei cittadini direttamente interessati;
  3. incentivare gli imprenditori nazionali e stranieri a investire in Italia, permettendo loro di confidare in una giustizia più veloce e più equa;
  4. evitare al Paese di pagare multe salate nei confronti della Ue per il mancato rispetto degli standard internazionali sull'amministrazione giudiziaria.

La Mediazione è una delle tante Risoluzioni Alternative e Appropriate delle Controversie (RAC o ADR in inglese, Alternative Dispute Resolutions), ma si contraddistingue per la possibilità, unica nel suo genere, che hanno le parti di controllare ogni fase della procedura e di decidere autonomamente la soluzione al problema.

Un mediatore ascolta le parti in lite, le fa confrontare di persona, indaga le loro necessità personali e i loro interessi, fa sfogare le loro emozioni negative, fa superare le questioni di principio, che spesso mascherano conflitti più profondi, e le aiuta a costruire una relazione basata sulla soluzione del problema, individuata col contributo di tutti i partecipanti.

La mediazione serve perciò a raggiungere risultati concreti, soddisfacenti e autodeterminati, che spesso una sentenza non garantisce. Capita infatti che una persona veda confermate le proprie ragioni in tribunale, ma poi non riesca a ottenere il dovuto dalla controparte, se questa non ha le risorse economiche con cui pagare. La mediazione va invece oltre i contributi economici e contempla prestazioni professionali, interessi estranei al petitum e logiche di baratto che i giudici non possono imporre.

Il Decreto del Fare, convertito in legge, modifica il D.Lgs. 28/2010 sulla Mediazione Stragiudiziale Civile e Commerciale, reintroducendo per quattro anni l’obbligo di tentare la mediazione delle liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Le parti dovranno farsi assistere dagli avvocati durante la mediazione, per munire di efficacia esecutiva l’accordo di conciliazione, che così sostituisce una sentenza.

Come funziona la procedura di mediazione:

  1. chi vuole iniziare una causa civile, deve prima contattare un Organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito del Ministero;
  2. l’Organismo organizza un incontro conoscitivo con le parti e con i loro avvocati;
  3. le parti decidono al primo incontro di proseguire la mediazione o di abbandonarla, se preferiscono andare in giudizio;
  4. le parti non devono alcun contributo all’Organismo, se decidono di interrompere la mediazione;
  5. la mediazione dura al massimo tre mesi;
  6. il mediatore redige un verbale che dà atto dell’esito della procedura;
  7. la parte interessata può conferire efficacia esecutiva all’accordo di conciliazione;
  8. il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che saboti la mediazione.

Il testo del nuovo D.Lgs. 28/2010 sarà disponibile in www.iformediate.com, dopo la pubblicazione in G.U. della Legge di conversione del D.L. 69/2013, insieme al resto della normativa sulle RAC. Sono già disponibili inoltre vari articoli e opuscoli che ne spiegano il funzionamento, nella sezione Ricerca e sviluppo dello stesso sito.

Ci sarebbe forse da discutere ancora sul senso dell'operazione, come molti fanno da anni: qual è il senso di rendre "obbligatorio" l'uso di uno strumento libero, informale e volontario come la mediazione?

A voi la risposta.

 

Foto: Ak Rockfeller/Flickr


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