DDL anti-stalking: la donna vale meno di un’auto

par Annalisa Melandri
venerdì 30 gennaio 2009

Per il furto con scasso, un reato contro la proprietà, sono previsti fino a sei anni di reclusione. Per il reato di "stalking" cioè la persecuzione generalmente commessa da ex mariti, conviventi o fidanzati ai danni di una donna al massimo è prevista la condanna fino a quattro anni di reclusione.
 
E’ stato approvato oggi il Ddl anti-stalking che introduce l’articolo 612-bis nel codice penale per “chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’ incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita". Un reato quindi contro la persona, punibile da oggi con una pena fino a un massimo di quattro anni.
 
E’ stato inoltre respinto l’emendamento presentato da Barbara Pollastrini (PD), che prevedeva la possibilità di patrocinio gratuito per le vittime di stalking, che quindi dovranno farsi carico di tutte le spese legali nel caso decidessero di sporgere denuncia. Il patrocinio gratuito sarebbe stato sicuramente un valido sostegno per tutte quelle donne che si trovano in situazioni difficili e che non sanno come venirne fuori. La possibilità di godere del patrocinio gratuito avrebbe potuto aiutarle nella già di per sé difficile decisione di sporgere denuncia contro un familiare che nella stragrande maggioranza dei casi è stato o è una persona affettivamente e sentimentalmente vicina alla vittima. E’ noto inoltre come simili situazioni avvengano in ambienti già di per sé difficili per la donna, soprattutto dal punto di vista economico. Difficoltà quella economica, che rappresenta un notevole impedimento per le donne a liberarsi di alcuni meccanismi che oltre allo stalking comprendono spesso anche casi di violenze fisiche. Le donne economicamente indipendenti o comunque più abbienti infatti, sicuramente hanno meno impedimenti a ricostruirsi una vita anche lontano dal luogo di residenza originario, o a cambiare città se non paese, indipendentemente dal fatto di aver presentato o meno denuncia.
 
Generalmente chi commette stalking è una persona con gravi turbe psichiche che ha problemi ad accettare percorsi di cura e difficilmente rispetterà per esempio il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, così come difficilmente terrà conto del richiamo orale che potrebbe venirgli dal Questore, come previsto dal Ddl. Se padri separati, queste persone, almeno allo stato attuale delle cose continuano a vedere i propri figli, spesso usandoli o plagiandoli per continuare a commettere violenze contro le ex mogli.

 
Resta inoltre il problema gravissimo della lentezza giudiziaria. Oggi una donna che denuncia il proprio coniuge per violenze in famiglia deve aspettare mediamente due anni o tre per vedere il suo fascicolo sul tavolo di un giudice in prima udienza. Passeranno altrettanti anni probabilmente per arrivare a una condanna definitiva. In tutto questo periodo di tempo è lasciata completamente sola dalle istituzioni a gestire situazioni difficili e pericolose che spesso sfociano in vere e proprie tragedie.
 
Più che il problema della pena, resta grave infatti quello del grande vuoto delle istituzioni, completamente assenti dal momento in cui una donna sporge denuncia fino a quello in cui viene emessa una condanna spesso inutile ed irrisoria, periodo durante il quale può veramente accadere di tutto.

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