Cosa ha detto la Corte Europea dei Diritti Umani su Craxi?

par adambra
giovedì 4 febbraio 2010

Ho letto che Napolitano nel messaggio indirizzato alla vedova Craxi scrive tra l’altro: "Né si può peraltro dimenticare che la Corte dei Diritti dell’Uomo (CEDU) di Strasburgo - nell’esaminare il ricorso contro una delle sentenze definitive di condanna dell’on. Craxi - ritenne, con decisione del 2002, che, pur nel rispetto delle norme italiane allora vigenti, fosse stato violato il "diritto ad un processo equo" per uno degli aspetti indicati dalla Convenzione europea".
 
Peccato però che se si va a leggere la sentenza della CEDU sul caso si scopre che per tutti i punti contestati la Corte non ritenne esserci alcuna violazione della Convenzione Europea dei Diritti Umani tranne che per uno:
 
La Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention en raison du caractère rapproché des dates d’audiences dans les différentes procédures engagées contre le requérant;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en raison de l’impossibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge décédés ou qui se sont prévalus de leur droit de garder le silence;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention en raison de la campagne de presse dirigée contre le requérant;
4. Dit que le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice matériel et moral subi par le requérant;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable.
 
Non ci fu violazione dell’Articolo 6 §§ 1 et 3 b in ragione del carattere ravvicinato delle date di udienza nel differenti processi così come non ci fu violazione dell’aticolo 6 della Convenzione in ragione della campagna di stampa diretta contro Craxi.
 
L’unico in cui constatò una violazione della convenzione europea dei diritti umani fu il punto 2 che rileva la violazione dell’articolo 6 §§ 1 et 3 d) in ragione dell’impossibilità di interrogare o di far interrogare i testimoni a carico deceduti o che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
 
La stessa Corte chiarisce però nella sentenza che tale violazione si riferiva in generale al sistema normativo/giudiziario italiano: "Il est vrai que la Cour vient de constater que cette procédure a emporté violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (voir paragraphe 94 ci-dessus); cependant, en l’espèce un tel manquement aux exigences du procès équitable était dû à l’application, par les juges nationaux, de dispositions législatives de portée générale, applicables à tous les justiciables. Rien dans le dossier ne permet de penser que, dans l’interprétation du droit national ou dans l’évaluation des arguments des parties et des éléments à charge, les juges qui se sont prononcés sur le fond ont été influencés par les affirmations contenues dans la presse".
 
(E’ vero che la corte constata che questa procedura ha portato la violazione dell’articolo 6 paragrafi 1 e 3 d della convenzione; ciò nonostante questa mancanza alle esigenze di un processo equo era dovuta all’applicazione da parte dei giudici nazionali delle disposizioni legislative di portata generale applicabili a tutti i cittadini. Niente nel dossier permette di pensare che nell’interpretazione del diritto nazionale o nella valutazione degli argomenti delle parti e degli elementi a carico i giudici che si sono pronunciati siano stati influenzati dalle affermazioni contenute nella stampa).
 
In altre parole i giudici non hanno fatto altro che applicare la legge in vigore in Italia in quel momento.
 
A conferma di ciò la stessa Corte poi all’unanimità stabilisce di non dover nessun risarcimento alla famiglia ritenendo che "le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice matériel et moral subi par le requérant". (La constatazione della violazione figurante nella presente decisione/sentenza fornisce essa stessa una riparazione equa per qualsiasi danno materiale e morale subito dal denunciante).

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