Che la vita segua il corso naturale

par Chiara Lalli
lunedì 11 agosto 2008

Il 9 luglio 2008 la Corte dâAppello di Milano (Prima Sezione Civile) ha pronunciato il decreto sul caso di Eluana Englaro. I giudici di Milano hanno autorizzato a sospendere la nutrizione artificiale. Lâautorizzazione arriva dopo molti anni di battaglie legali ed accoglie la richiesta del padre e tutore Beppino Englaro. Il decreto ribadisce principi fondamentali e costituisce una lettura interessante sia per la vicenda specifica che in generale. A cominciare dallâaffermazione della libertà di autodeterminazione terapeutica, principio garantito dalla nostra costituzione. Ogni persona ha la possibilità ânon solo di scegliere tra le diverse possibilità o modalità di erogazione del trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vitaâ. Questa possibilità, correlato del consenso informato, è il âfattore di legittimazione e fondamento del trattamento sanitarioâ. Inoltre âil riconoscimento del diritto allâautodeterminazione terapeutica non può essere negato nemmeno nel caso in cui il soggetto adulto non sia più in grado di manifestare la propria volontà a causa del suo stato di totale incapacitàâ. Ciò può avvenire attraverso indicazione esplicite (le dichiarazioni di volontà anticipate) oppure âal posto dellâincapace è autorizzato ad esprimere tale scelta il suo legale rappresentante (tutore o amministratore di sostegno), che potrà chiedere anche lâinterruzione dei trattamenti che tengano artificialmente in vita il rappresentatoâ. La libertà non può essere cancellata dalla forzatura del diritto alla vita che diventa una specie di dovere alla vita: âLa Suprema Corte ha voluto dunque eliminare ogni possibile fraintendimento, respingendo la contraria concezione che considera il diritto alla salute o alla vita, in certo senso, come unâentità esterna allâuomo, che possa imporsi, in questa sua oggettivata, ipostatizzata autonomia, anche contro e a dispetto della volontà dellâuomo. [...] la prosecuzione della vita non può essere imposta a nessun malato, mediante trattamenti artificiali, quando il malato stesso liberamente decida di rifiutarli, nemmeno quando il malato versi in stato di assoluta incapacitàâ in base al principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione). I giudici sottolineano che non stanno affermando âun diritto di morireâ, ma piuttosto invitano a lasciare che âla vita segua il suo corso ânaturaleâ fino alla morte senza interventi âartificialiâ esterni quando essi siano più dannosi che utili per il malato, o non proporzionati, né da lui tollerabile". Dopo avere definito la nutrizione artificiale un trattamento medico, i giudici rispondono alle due condizioni necessarie per accettare la richiesta di sospensione dei trattamenti. La prima è lâirreversibilità della sua condizione - già stabilita in precedenza (ânessun recupero della vita cognitiva è ormai possibileâ). La seconda è la presunta volontà di Eluana. Alla ricostruzione della personalità di Eluana sono dedicate molte pagine e molte testimonianze: del padre, della madre, della curatrice speciale, delle amiche di infanzia. Beppino Englaro dichiara che Eluana ânon avrebbe sopportato di sopravvivere in condizioni tali da dover dipendere dallâaltrui costante assistenza o tali da renderla un semplice oggetto sottoposto allâaltrui volontà. [...] sarebbe stato per lei inconcepibile che qualcun altro potesse disporre della sua vita contro la sua volontà e le sue scelteâ. Le tre amiche la descrivono come uno spirito libero. Raccontano che più volte Eluana aveva detto loro che non avrebbe mai tollerato di galleggiare in una esistenza soltanto biologica. I giudici considerano attendibili queste dichiarazioni e concordano che Eluana sceglierebbe, se potesse avere oggi una preferenza, di sospendere i trattamenti che la mantengono in vita. Un vita priva di qualunque coscienza e di possibilità di interagire, solo âun corpo sopravvissuto alla menteâ.


(Agenda Coscioni, 3, 8, agosto 2008)

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