Esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie e assistenziali

par Sergio Carducci
venerdì 28 agosto 2009

L’art. 10, n. 27-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede, tra le altre agevolazioni, l’esenzione da IVA delle prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili rese in favore, tra l’altro, di “persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo” rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.


È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’esenzione si applica quando coesistono le tre condizioni, migranti senza fissa dimora e richiedenti asilo, oppure alle tre tipologie di soggetti separatamente.

L’Agenzia, con la risoluzione N. 238/E del 26 agosto 2009, sulla base di una interpretazione letterale della norma conclude che l’esenzione da IVA per le prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili rese in favore, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, si applica soltanto quando coesistono tutte e tre le condizioni. Ciò significa che le prestazioni socio sanitarie effettuate a favore di migranti che non siano anche senza fissa dimora e richiedenti asilo scontano l’aliquota Iva ordinaria.


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